Sai cos’è il “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura”? L’Europa, prima, e l’Italia, poi, hanno regolamentato, mediante vari regolamenti e decreti legge, tutto il sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Ma di cosa si tratta di preciso? Te lo spiego in questo articolo nel modo più semplice possibile.
Indice
Sistema di consulenza aziendale in agricoltura: quadro normativo Europeo
Con il Regolamento UE 1306/2013, è stato istituito e normato, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, fissandone gli ambiti di applicazione, i requisiti che i consulenti devono possedere per far parte del sistema e le modalità di accesso ai servizi di consulenza.
Sistema di consulenza aziendale in agricoltura: situazione in Italia
Quando l’Europa “detta legge”, ogni stato membro deve rispondere emanando una propria legge nazionale con le stesse regole ma adattandole al proprio territorio. Quindi, quanto previsto dal Regolamento è stato recepito in Italia con la legge 11 agosto 2014, n. 116, relativa all’istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura italiana e con il successivo DM 3 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali insieme al Ministero della Salute.
Ambiti di Consulenza
Nel sistema di consulenza aziendale in agricoltura, il Decreto del Ministero ha disposto anche gli ambiti su cui possono esercitare la loro attività gli organismi di consulenza. Possono essere riconosciuti gli organismi che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, in almeno uno dei seguenti ambiti:
- gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all’ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;
- i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’obbligo di cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
- le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
- consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- la gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all’art. 28, paragrafo 3, e all’art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’ allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- profili sanitari delle pratiche zootecniche.