Con la legge n. 205 del 2017 (legge bilancio per il 2018) fu disciplinata l’attività di enoturismo, o turismo enogastronomico, riconosciuta come forma di turismo dotata di una specifica identità. A distanza di due anni, il MIPAAF ha pubblicato il Decreto attuativo che definisce l’ambito di applicazione per lo svolgimento delle attività. Più precisamente, il Decreto attuativo recante le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività di enoturismo, all’art. 1 comma 3 considera attività enoturistiche tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche DOP e IGP, nel cui areale si svolge l’attività l’attività.
Indice
Enoturismo: spiegazione ed esempi
A titolo di esempio, le attività a cui si fa riferimento nell’articolo sopra citato sono:
- Visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda;
- Visite alle cantine;
- Visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vinicola ed enologica in genere;
- Iniziative di carattere didattico culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- Le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti trasformati o preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo.
La legge è stata emanata per tutelare, promuovere e valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola, nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato. In base alla formulazione del Decreto si evidenzia che, su proposta di Confagricoltura, le attività enoturistiche sono state formalmente riconosciute come attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, ove svolte dall’imprenditore agricolo.
Infatti, il vuoto legislativo è stato colmato dal Decreto Ministeriale n. 2779 del 12 marzo 2019, che al comma 2 recita: “l’attività enoturistica, […] è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 c.c. ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 c.c.”.
Enoturismo: attività connessa?
Si rammenta che un’attività connessa all’attività agricola deve avere le seguenti caratteristiche:
- Il soggetto che esercita l’attività connessa deve essere imprenditore agricolo così come definito dall’articolo 2135 c.c.
- L’attività connessa, diretta alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, deve essere sempre collegata all’attività agricola principale esercitata.
Pertanto, possiamo dire che è attività connessa quell’attività del viticoltore che, come imprenditore agricolo e nel rispetto della disciplina, svolge attività di valorizzazione delle uve e del vino ottenuti al termine del processo di produzione. Una disciplina normativa, dunque, quella dell’enoturismo che consente non solo di poter riconoscere tale attività come connessa a quella agricola, ma anche di poter ampliare e diversificare, in un’ottica di multifunzionalità dell’impresa agricola, l’offerta dei servizi.
Requisiti e gli standard di servizio
Il Decreto, all’articolo 2, definisce i requisiti e gli standard di servizio per gli operatori che svolgono l’attività di enoturismo. Si tratta di indicazioni operative che mirano ad agevolare l’accesso alle informazioni per gli utenti interessati, come il sito web, la cartellonistica, le indicazioni dei parcheggi o la predisposizione di materiale informativo. In particolare, si invita a porre attenzione a due indicazioni previste dal testo: l’apertura settimanale e l’adeguata formazione del personale addetto.
Il Decreto prevede, infatti, l’obbligo di apertura settimanale di un minimo di 3 giorni, compresi la Domenica, i giorni festivi e i prefestivi. Inizialmente era intenzione del MIPAAF imporre tale obbligo per tutto l’anno, su proposta di Confagricoltura è stato possibile, invece, prevedere anche aperture stagionali.
Estratto articolo 2: “Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
- apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’’italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
- l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti; b) dipendenti dell’azienda; c) collaboratori esterni.”
Titolare e dipendenti
Per quanto concerne il personale, comprendendo anche il titolare o i familiari coadiuvanti, si richiede che sia adeguatamente formato (articolo 2 comma 1, punto 11) e che lo svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione sia fatto da personale con adeguate competenze e formazione.
In merito, si segnala che potranno essere previsti dei corsi di formazione per gli operatori, promossi dalle Regioni in via autonoma o con le Organizzazioni di settore. Importante segnalare anche l’abbinamento dei prodotti vitivinicoli con i prodotti agroalimentari preparati dalle aziende.
Prodotti alimentari serviti
Per evitare che possano rientrare nei servizi di ristorazione, i prodotti agroalimentari in abbinamento dovranno essere freddi, preparati dall’azienda, anche manipolati o trasformati e pronti per il consumo, come per esempio salumi e formaggi con torte rustiche preparate dall’azienda in abbinamento. Da preferire i prodotti locali e tipici della propria Regione.
Inoltre, si ricorda che per l’avvio delle attività occorre presentare una SCIA al Comune di competenza. Viene anche ipotizzata l’istituzione di un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgeranno tale attività.
Disciplina fiscale
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, gli imprenditori agricoli che svolgono l’attività di enoturismo possono applicare la stessa disciplina fiscale prevista per l’agriturismo: determinazione forfetaria del reddito imponibile con il coefficiente di redditività del 25% e dell’IVA in misura forfetaria del 50%, con la possibilità di applicare le ordinarie regole del regime d’impresa su opzione.
Ricordiamo che le società di capitali non possono applicare la forfetizzazione del reddito imponibile e, pertanto, dovranno applicare le ordinarie regole dei redditi d’impresa. Va, inoltre, evidenziato come, per effetto dell’equiparazione civilistica dell’attività di enoturismo alle attività agricole connesse, le società agricole (Srl, Snc e Sas) che hanno optato per la determinazione catastale dei redditi per l’attività agricola, nella misura in cui svolgano tra le attività connesse anche quella di enoturismo, possono continuare ad applicare le regole catastali senza perdere il requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole ai senti dell’articolo 2135 c.c.
Attività di marketing
Per una miglior comprensione ed organizzazione delle attività di marketing agroalimentare e ciò che riguarda l’enoturismo, si suggerisce la lettura del libro “Manuale di marketing agroalimentare e vendita dei prodotti agricoli“.
Fonte articolo: “L’agricoltore”, periodico degli agricoltori umbri – Giugno 2019 n. 3.